Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro

Art. 12 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

  • a)predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
  • b)delibera sul regolamento organico;
  • c)nomina il direttore dell'ente;
  • d)delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;
  • e)delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;
  • f)delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;
  • g)esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio medesimo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art12 · fonte su Normattiva