Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Art. 12 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione:
- a)predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
- b)delibera sul regolamento organico;
- c)nomina il direttore dell'ente;
- d)delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;
- e)delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;
- f)delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;
- g)esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio medesimo.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
