Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 6 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione:
- 1)elegge il vice presidente;
- 2)nomina il direttore ed il vice direttore dei servizi amministrativi;
- 3)delibera sul bilancio di previsione, sulle sue eventuali variazioni e sul rendiconto;
- 4)dispone la costituzione dei fondi di riserva necessari per garantire nel futuro la continuita' delle prestazioni obbligatorie e facoltative;
- 5)propone al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile le condizioni per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2 e le relative misure, fatta eccezione per quelle concernenti l'indennita' di buonuscita;
- 6)stabilisce le norme per il funzionamento dei collegi, dei soggiorni di vacanza, delle case di riposo e degli altri istituti comunque gestiti dall'Opera nonche' quelle per l'ammissione in tali istituti degli assistiti;
- 7)vigila sull'attivita' e sulla gestione degli istituti di cui al punto precedente;
- 8)stabilisce le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale assunto dall'Opera;
- 9)decide in via definitiva sui ricorsi in materia di prestazioni e sui ricorsi del personale direttivo dipendente dall'Opera, in materia di rapporto di impiego;
- 10)dispone per l'investimento dei fondi disponibili;
- 11)delibera l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'alienazione o la permuta di beni immobili e l'accensione di ipoteche;
- 12)approva l'assunzione dei mutui attivi e passivi;
- 13)delibera l'accettazione di eredita' o di legati a favore dell'Opera;
- 14)decide su quant'altro occorra per il regolare funzionamento dell'Opera.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
