Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti la assemblea o dai sindaci.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art10 · fonte del testo