Provvedimento abrogato dalla l. 18 agosto 1962, n. 1357.
Abrogato dal 2 ottobre 1962
Provvedimento abrogato dalla l. 18 agosto 1962, n. 1357.
Abrogato dal 2 ottobre 1962
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962. 210 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Spetta al Consiglio di amministrazione:
tolto: a) nominare i membri del Comitato esecutivo;
tolto: b) nominare il direttore dell'Ente;
tolto: c) predisporre il regolamento delle prestazioni di cui all'art. 2 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
tolto: d) predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari e i progetti relativi ai regolamenti, nonche' quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
tolto: e) studiare e proporre agli organi competenti, sentita l'assemblea nazionale, le riforme ritenute convenienti per rendere sempre piu' efficace la previdenza e l'assistenza;
tolto: f) deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni di assistenza e previdenza;
tolto: g) deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, nonche' sul bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;
tolto: h) determinare l'organico ed il trattamento del personale; deliberare l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, ed ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e dei regolamenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti. Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardino persone.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 1962, N. 1357
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art11 · fonte del testo