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Spetta al Consiglio di amministrazione:
- a)nominare i membri del Comitato esecutivo;
- b)nominare il direttore dell'Ente;
- c)predisporre il regolamento delle prestazioni di cui all'art. 2 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
- d)predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari e i progetti relativi ai regolamenti, nonche' quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
- e)studiare e proporre agli organi competenti, sentita l'assemblea nazionale, le riforme ritenute convenienti per rendere sempre piu' efficace la previdenza e l'assistenza;
- f)deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni di assistenza e previdenza;
- g)deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, nonche' sul bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- h)determinare l'organico ed il trattamento del personale; deliberare l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, ed ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e dei regolamenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti. Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardino persone.
Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962
