E' istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.). Esso ha sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali. ((L'ENI ha, altresi', il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonche' nel settore minerario attinente a questa attivita'. L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'. L'ente, oltre a gestire le partecipazioni gia' acquisite, puo' assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari)).

Testo vigente dal 28 dicembre 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1953 al 28 dicembre 1967. 114 parole aggiunte.

… ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali. aggiunto: L'ENI ha, altresi', il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonche' nel settore minerario attinente a questa attivita'. L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'. L'ente, oltre a gestire le partecipazioni gia' acquisite, puo' assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art1 · fonte del testo