L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:

  • 1)della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiori a 1200 metri;
  • 2)della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali. L'Ente puo' altresi' svolgere attivita' di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformita' delle leggi vigenti. I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento. Nessuna indennita' o compenso e' dovuto ai concessionari ed ai Comuni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164

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Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 38,comma 1, lettera b) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000 sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Testo vigente dal 21 giugno 2000

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2000

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1953 al 21 giugno 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164

    Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 38,comma 1, lettera b) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000 sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art2 · fonte del testo