In caso di gravi irregolarita', con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente puo' essere sciolta. In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario. Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine puo' essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio

Testo vigente dal 27 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art19 · fonte del testo