Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario. La gestione commissariale non puo' avere durata superiore ad un anno.

Testo vigente dal 12 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;101~art11 · fonte del testo