Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

  • 1)esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;
  • 2)approva il riparto degli utili;
  • 3)formula le proposte di modificazione dello statuto;
  • 4)delibera sulla emissione di obbligazioni;
  • 5)nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente;
  • 6)delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva. Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva. I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo. Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente e al vicepresidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonche' i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 27 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art16 · fonte del testo