L'Ente puo' esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di societa' controllate o collegate, delle quali puo' promuovere la costituzione. I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'Ente Nazionale Idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di societa' controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali puo' essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali, e da societa' con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati.

Testo vigente dal 27 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art3 · fonte del testo