((L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi. Le societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese. I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle societa' di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali. Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge)).

Testo vigente dal 18 agosto 1967

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 66 parole tolte, 116 parole aggiunte.

tolto: Nelleaggiunto: L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella tolto: tabella A, aggiunto: Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, tolto: l'Ente nazionale idrocarburi puo' esercitare attivita' di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo di societa' il cui capitale sia interamente dello Stato o di Enti pubblici. E' in facolta' dell'E.N.I., nelle zone ad esso attribuite, aggiunto: attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi. Le societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate tolto: nei lavori di ricerca petrolifera. Tale contributo non puo' essere remunerato con una, partecipazione al prodotto lordo o netto della scoperta aggiunto: e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese. I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle societa' di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali. Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art34 · fonte del testo