Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito, comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.

Testo vigente dal 27 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art9 · fonte del testo