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Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale o per conto del medesimo puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri. Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali. Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e l'assistenza, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ed investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1962 al 16 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art10 · fonte su Normattiva