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Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e del vicepresidente di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, il Consiglio e' validamente costituito dai membri indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo stesso ed e' convocato e presieduto dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario governativo.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1961 al 9 ottobre 1964
