Art. 7
[1]Prima riunione del Consiglio
[2]Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del Presidente del Consiglio uscente non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente il Consiglio puo' essere convocato da dieci Consiglieri. Il Consiglio, presieduto provvisoriamente dal Consigliere piu' anziano di eta', procede immediatamente alla elezione del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
