Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e ((dei vice presidenti)) di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, il Consiglio e' validamente costituito dai membri indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo stesso ed e' convocato e presieduto dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario governativo.

Testo vigente dal 9 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art7 · fonte su Normattiva