Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma, istituito con il R. decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, e' prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di «Ente Zolfi Italiani» con sede in Roma.
tolto: Per quanto non sia diversamente stabilito nella presenta legge, l'Ente continua ad essere amministrato in base alle disposizioni della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, del R. decreto 3 gennaio 1934-XII, n. 18, e della legge 8 aprile 1935-XIII, n. 688.
tolto: Restano pure in vigore, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 235, della legge 18 maggio 1936-XIV, n. 1156, e della legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 129.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art1 · fonte del testo