Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]L'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma, istituito con il R. decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, e' prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di «Ente Zolfi Italiani» con sede in Roma.

[2]Per quanto non sia diversamente stabilito nella presenta legge, l'Ente continua ad essere amministrato in base alle disposizioni della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 307, del R. decreto 3 gennaio 1934-XII, n. 18, e della legge 8 aprile 1935-XIII, n. 688.

[3]Restano pure in vigore, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 235, della legge 18 maggio 1936-XIV, n. 1156, e della legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 129.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art1 · fonte del testo