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Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nel bilancio del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1939-40, ed in quelli degli esercizi successivi, le variazioni ed impostazioni che risulteranno necessarie in relazione alle disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art11 · fonte del testo