Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente e' ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art12 · fonte del testo