Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 12
Contro le deliberazioni della Giunta e' ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera, raccomandata di comunicazione ai Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
Testo vigente dal 27 febbraio 1963
