La Giunta ha le seguenti funzioni:

  • a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • b)delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
  • c)autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
  • d)provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
  • e)decide sui reclami a norma dell'art. 52.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art11 · fonte del testo