La Giunta ha le seguenti funzioni:

  • a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • b)delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
  • c)autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
  • d)provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
  • e)amministra il personale;
  • f)decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40. ((g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti)).3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n. 414

3

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 1992

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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