((I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili)).
Testo vigente dal 11 aprile 1963
((I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili)).
Testo vigente dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.
I redditi del patrimonio tolto: indicati aggiunto: indicato nel n. 8 tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art28 · fonte del testo