Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 69 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'iscritto alla Cassa puo' eseguire versamenti volontari previsti dal n. 7 dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale. Le relative somme pero', in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale. I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 25 febbraio 1963, n. 289
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 8) che "I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari gia' effettuati verranno restituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art27 · fonte del testo