La disposizione prevista dall'art. 25 e' applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.
Testo vigente dal 19 gennaio 1952
La disposizione prevista dall'art. 25 e' applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.
Testo vigente dal 19 gennaio 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art61 · fonte del testo