Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 14 agosto 1975. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvo in ogni caso il minimo di lire 60 000 annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il quarantesimo anno di eta' all'atto di iscrizione alla Cassa, ed il minimo di lire 80.000 annue a carico dell'iscritto che a quella data aveva superato il qurarantesimo anno di eta'. Nel caso di reddito professionale in contestazione, la mistura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sara' applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art25 · fonte del testo