Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono e non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 o del diritto previsto dall'art. 63 al compimento del 70° anno di eta' e dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa, anche se non si verifica la loro cancellazione dall'Albo professionale, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati. L'iscrizione per un anno alla Cassa non e' richiesta per coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 75 anni di eta'.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art64 · fonte del testo