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((Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta')). Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963
