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Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1963, n. 289
4La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965
