Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 162 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo. La riscossione del contributo personale obbligatorio, non pagato entro tre mesi dalla comunicazione, si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui reclami nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del reclamo. Il reclamo sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art42 · fonte del testo