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Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente e' ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, a. Consiglio di amministrazione, che decide nel termini di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
