Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →
Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennita' di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto. La misura della indennita' dovuta ai revisori dei conti non iscritti alla Cassa sara' determinata dal Consiglio di amministrazione. Tutte le predette indennita' sono a carico della Cassa.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
