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I redditi del patrimonio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 sono costituiti dagli interessi e dalla rendita dei beni mobili ed immobili. Le eventuali entrate indicate nella lettera e) dello art. 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art20 · fonte del testo