Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 133 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni cinque anni il bilancio tecnico da cui deve risultare anche il patrimonio netto della Cassa. Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione, ai Consigli dei collegi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello di grazia e giustizia. Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dei collegi, l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con l'indicazione della relativa liquidazione ed i Consigli trasmettono alla Cassa l'elenco, con l'indicazione dei nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art40 · fonte del testo