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La misura della pensione e' quella determinata dalle tabelle B, C, D, allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilita'. Nel caso esistano questi ultimi, l'ammontare della pensione di riversibilita' e' determinato in base agli indici di maggiorazione del contributo personale annuo che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 23 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art25 · fonte del testo