Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1963 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →
La misura della pensione e' quella determinata dalle tabelle B, C, D, allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilita'. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1963, N. 152)).
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 1 marzo 1967
