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La misura della pensione e' quella determinata dalle tabelle B, C, D, allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilita'. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1963, N. 152)).

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 23 marzo 1963. 30 parole tolte, 9 parole aggiunte.

La misura della pensione e' quella determinata dalle tabelle B, C, D, allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilita'. tolto: Nel caso esistano questi ultimi, l'ammontare della pensione di riversibilita' e' determinato in base agli indici di maggiorazione del contributo personale annuo che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1963, N. 152.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art25 · fonte del testo