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Nel caso in cui l'iscritto abbia eseguito versamenti volontari, l'ammontare della pensione, a norma del primo comma dell'art. 19, e' determinato dal maggior capitale accreditato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nell'allegata tabella F o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilita', dai coefficienti che saranno determinati dopo il primo bilancio tecnico.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
