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La pensione d'invalidita' non e' riversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione d'invalidita' riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art30 · fonte del testo