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L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa e' ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'art. 41 fino a quando perduri lo stato di morosita'.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
