Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'iscritto muoia prima di aver conseguito il diritto a pensione, la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi, ed in caso di loro mancanza, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso che il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000, la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio del collegio provinciale o circondariale sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio deve darne comunicazione agli interessati perche' possano presentare, entro il termine di un mese, le loro controdeduzioni, che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art34 · fonte del testo