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Alla data di cancellazione dagli albi, il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In 10 anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art36 · fonte del testo