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Per provvedere al trattamento di assistenza e' assegnato, ogni anno, il 17 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche. Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dei collegi provinciali o circondariali e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono. Per far fronte alla necessita' di un'assistenza straordinaria la Cassa e' autorizzata a trattenere il 10 per cento della somma complessiva che ogni anno e' devoluta ai Consigli dei collegi.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art39 · fonte del testo