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L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni cinque anni il bilancio tecnico da cui deve risultare anche il patrimonio netto della Cassa. Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione, ai Consigli dei collegi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello di grazia e giustizia. Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dei collegi, l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con l'indicazione della relativa liquidazione ed i Consigli trasmettono alla Cassa l'elenco, con l'indicazione dei nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
