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Il Consiglio di amministrazione puo', con le modalita' ed i limiti stabiliti dall'art. 32, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 44 e 45.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art46 · fonte del testo