Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio di amministrazione puo', con le modalita' ed i limiti stabiliti dall'art. 32, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 44 e 45.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
