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Il Comitato dei delegati e' costituito dei rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o circondariali nominati in ragione di uno per distretto di Corte di appello, da designare con le norme di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 giugno 1946, n. 6, sulla elezione del Consiglio nazionale forense, in quanto applicabili, ed ha le seguenti funzioni:

  • a)stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
  • b)approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
  • c)nomina il Consiglio di amministrazione;
  • d)approva i bilanci;
  • e)delibera sulle materie di cui agli articoli 31 e 32;
  • f)esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge. Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art5 · fonte del testo