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Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 e' corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed e' stabilito nell'importo di lire 60.000 annue. Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sara' determinata la pensione di reversibilita' e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilita' della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art18 · fonte del testo