Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa con deliberazione del Consiglio di amministrazione sara' stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilita' della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 16 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art18 · fonte su Normattiva