Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'art. 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovra' essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

  • a)le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 24;
  • b)l'eta' di pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalita' di liquidazione della pensione;
  • c)le condizioni relative al riconoscimento della invalidita' permanente, nonche' quelle necessarie per assicurare la reversibilita' della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di eta' inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;
  • d)le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.

Testo vigente dal 24 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art5 · fonte del testo